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CERTIFICAZIONE MALATTIA (DIPENDENTI)
L’INPS comunica le istruzioni per trasmettere telematicamente la certificazione di malattia con la circolare n. 60 emanata il 16 aprile 2010. La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65/2010, è stata emessa dal Ministero della Salute in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze al fine di semplificare le procedure amministrative.
La procedura collega in rete i medici curanti e, al contempo, consente la la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato.

Cosa cambia?
A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.
Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.
Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.
Il certificato di Malattia deve comprendere i seguenti dati:
-codice fiscale del lavoratore;
-residenza o domicilio abituale;
-eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
-codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
-data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
-modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il datore di lavoro, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN ha la possibilità di accedere alle attestazione di malattia relative ai certificati dal portale dell’INPS – servizi online.
Il lavoratore, avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

SE VUOI CONSULTARE LA CIRCOLARE DELL'INPS N 60 DEL 2010 CLICCA SUL LINK 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm
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